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Proposta e Preliminare

Bruno Editore

Avv anna caiazzo1

Avv anna caiazzo1Vi ringrazio per le numerose e-mail che sono arrivate sul sito della  www.rasoconsulting.it e mi aspetto altre richieste, anche sul Blog dell’editore www.giacomobruno.it .

Dalle e-mail ho recepito due cose: la prima è che Guadagnare in immobili interessa a molti, e la seconda consiste nella confusione, che tanti fanno tra proposta di acquisto e preliminare, quando gli vengono  sottoposti…

Vertendo in materia di compravendita di immobili, chi vuole iniziare una trattativa, procede con una proposta di acquisto. In genere è riportata su moduli prestampati che hanno in dotazione le Agenzie immobiliari che sono regolarmente iscritte presso la Camera del commercio. Chi vuole acquistare sottoscrive la proposta, e l’agenzia fa da tramite con il venditore, al quale la sottopone. Se il venditore la sottoscrive per accettazione, l’Agenzia lo comunica per iscritto all’acquirente. Da questo momento, le parti sono obbligare a stipulare il contratto definitivo di compravendita, sulla sola proposta perfezionata. Il secondo eventuale passo, è di sottoscrivere anche un preliminare.

Ne consegue che una proposta perfezionata,che contiene tutti gli elementi ed i requisiti di legge, si sostanzia in un preliminare per scrittura privata, che produce gli stessi effetti giuridici del contratto non concluso, ossia del preliminare.

A Cura dell’ Avv. Anna Caiazzo,
Esperta del settore immobiliare,
Consulente nell’attività immobiliare di Marcello Raso,
CoAutrice di “L’Enciclopedia degli Immobili

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Giacomo bruno autore

Giacomo Bruno

Giacomo Bruno, nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa "il papà degli ebook" per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 37 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.300 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 3.000.000 di italiani. Bruno Editore è l'unico editore in Italia che garantisce contrattualmente l'arrivo del libro al Bestseller Amazon, e ha portato in Italia la versione ebook di autori internazionali come Tony Robbins, Jack Canfield, John Gray e Ivan Misner. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all'Editoria ed è stato nominato "l'editore n.1 al mondo per produzione di libri" grazie alla startup ViviBook, la prima AI al mondo che crea libri di narrativa con 1 click. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

3 commenti

  1. Come sostenevo in un precedente intervento, è molto importante, in ambito immobiliare, così come in altri settori, una precisa definizione degli strumenti giuridici, con cui operare.
    A tale riguardo, si deve distinguere tra il rapporto giuridico che s’instaura tra l’agenzia ed il cliente (acquirente o venditore) ed il rapporto giuridico, invece, tra acquirente e venditore.

    Si tratta di problematiche articolate, sulle quali non mi dilungo, limitandomi ad osservare come appunto, nell’economia generale del tema “affari con gli immobili”, abbiano un rilievo fondamentale.

  2. x Gian Piero: l’Agente Immobiliare, per la sua caratteristica fondamentale (l’imparzialità) non è legato alle parti da nessun rapporto giuridico che renda riferibile l’attività da esso svolta ad una delle parti messe in relazione. Il rapporto che intercorre tra il mediatore e le parti è un ONERE, infatti non sorge alcun obbligo in senso giuridico. Se non ricorrono pattuizioni che limitano la libertà delle parti, il mediatore resta libero di svolgere o no l’incarico e il cliente è libero di concludere o meno l’affare.

  3. Assolutamente d’accordo con te, Luca.
    Infatti, non parlo nel mio intervento di vincoli, o obblighi, ma di rapporti giuridici, che rinviano ad una pluralità di tipologie, comprese le condizioni sospensive contrattuali, ecc.
    Quindi, è evidente, in linea di massima, che non esiste, in assenza di certe condizioni, un obbligo nel senso precisato.
    Quando, nel mio commento, parlavo di rapporto, mi riferivo ad un insieme di normative ed istituti giuridici, che vanno dai diritti del mediatore, in caso di conclusione del contratto, ad altri istituti giuridici.
    In altri termini, il rapporto giuridico che intecorre tra due o più soggetti non è riconducibile solo ed esclusivamente alla tipologia dei correlati diritti ed obbligazioni, ma può riguardare appunto altri elementi.
    Da precisare, peraltro, che il rapporto può comunque essere personalizzato con clausole particolari, che vanno al di là di quanto solitamente previsto.

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