Come difendersi dagli Istituti di Credito in modo più semplice: l’arbitro bancario finanziario

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Dal 15 ottobre 2009, è operativo un nuovo Istituto della Banca d’Italia, che si chiama Arbitro bancario finanziario. L’arbitrato, esiste da molto tempo nel nostro ordinamento, ma l’Istituto in questione se ne differenzia in modo sostanziale.

In cosa consiste?
E’un mediatore indipendente ed imparziale, che tratterà in sede stragiudiziale, delle controversie tra clienti e banche, incluse le Poste Italiane ed il Banco posta, nonché tra clienti e finanziarie.
E’ un’alternativa semplice rapida ed economica, rispetto alle cause giudiziarie, tra banche, intermediari e clienti.

Di quali controversie si occuperà l’ ABF ?
Di ogni disputa tra i correntisti e le banche, di valore non superiore ad Euro Centomila, se il cliente chiede una somma di denaro, senza limiti in tutti gli altri casi. Quindi tratterà della mancata concessione di fidi, mutui, prestiti,cessione del quinto dello stipendio, applicazione di tassi usurai, delle commissioni di massimo scoperto, problemi legati alle carte di credito, omesse cancellazioni di ipoteche, violazioni di norme sulla trasparenza, omessa consegna di documenti etc.

Il parere dell’arbitro bancario finanziario è vincolante?
No. Ed è questa una delle differenze sostanziali rispetto all’arbitrato convenzionale. Qui è il cliente a stabilire se è rimasto soddisfatto o meno dalla decisione dell’arbitro nei suoi confronti. In caso contrario, può sempre ricorrere al Giudice.

Dove si trova l’arbitro bancario finanziario?
Le sedi delle segreterie tecniche dove si trova l’ufficio dell’ABF sono a Roma, Milano e Napoli e si trovano rispettivamente in via Venti Settembre, 97/e tel. 06/47921; in via Cordusio, 5 tel. 02/724241 ed in Via Miguel Cervantes, 71 tel. 081/7975111.

Ricorrere all’ABF sarà possibile solo per i clienti di Roma Milano e Napoli?
No. L’Istituto dell’ABF di Roma si occuperà di tutte le controversie che insorgono nel Lazio, in Abruzzo, nelle Marche, in Sardegna, nell’Umbria ed in Toscana.
Quello di Milano tratterà di quelle nate nel Veneto, nel Trentino, in Valle d’Aosta, nel Piemonte, in Liguria, in Lombardia, nel Friuli ed in Emilia Romagna.
L’ABF di Napoli, opererà per tutte le problematiche della Campania, del Molise della Basilicata, della Puglia, della Calabria e della Sicilia.

Si può ricorrere immediatamente all’arbitro finanziario?
No.
1) Occorre preliminarmente presentare un reclamo per iscritto con una lettera o via fax. o via e-mail alla propria banca o intermediario.
2) Attendere la risposta che deve pervenire entro 30 gg.
3) Se decorso il tempo, non c’è risposta o non è soddisfacente, si attiva l’ABF.

Come si presenta il ricorso?
a) Si scarica il modulo prestampato dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it, lo si compila e si firma. In questi moduli è prevista anche una pagina per la procura, nel caso in cui il ricorrente volesse dare incarico per la procedura, ad un legale, un commercialista oppure ad un parente che sia più competente in materia.
b) Si acclude un versamento di €. 20 effettuato con bonifico sull’IBAN della Banca d’Italia – segreteria tecnica, che è IT71M00100003205000000000904, oppure sul c/c postale n. 9802566 sempre intestato a Banca d’Italia segreteria tecnica, trascrivendo anche il codice fiscale o la partita iva del ricorrente.
c) Si allegano al ricorso la copia del versamento ed i documenti che lo motivano.
d) Si può inviare via internet, o anche a mezzo raccomandata a/r, oppure per posta certificata web. Non conviene recarsi personalmente presso un qualsiasi sportello della Banca d’Italia, la quale è legittimata a riceverlo, ma deve poi, “girarlo “ alla segreteria competente.
e) Spedito il ricorso, una copia DEVE essere inviata subito e con le stesse modalità, alla Banca o al mediatore finanziario col quale si è in contestazione.

Dopo quando tempo si ha la risposta dell’ABF?
Entro 60 giorni, e la decisione viene comunicata nei 30 giorni successivi.
Se il ricorso viene accolto in tutto o in parte, i 20 euro anticipati dal ricorrente per le spese, gli saranno restituiti dalla banca o intermediario soccombente.

A cura dell’ Avv. Anna Caiazzo
Esperta del settore immobiliare,
Consulente nell’attività immobiliare di Marcello Raso, CoAutrice di L’Enciclopedia degli Immobili

Pubblicato il: 4 Gennaio 2010