Come attuare una corretta risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

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Pier Paolo SposatoMolte aziende, nell’attuare dei processi di riduzione del personale, propongono ai dipendenti la trasformazione del licenziamento in risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con incentivazione all’esodo. Qualunque sia il motivo per il quale l’azienda propone ad un dipendente d’interrompere il rapporto attraverso una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la corretta procedura dovrebbe essere la seguente:

· L’azienda prepara una prima stesura dell’accordo, nella quale la cifra pattuita con il dipendente, come incentivazione all’esodo, viene suddivisa in due somme; una piccola parte, considerata come transazione, é destinata ad estinguere qualunque contenzioso tra azienda e dipendente, mentre la rimanente somma viene prevista come reale incentivo all’esodo. Ricordo, per chiarezza, che le due cifre subiscono tassazioni diverse; l’incentivo dovrà essere assoggettato ad una tassazione in percentuale uguale a quella da applicare al TFR, mentre quella prevista come transazione, subirà la normale tassazione applicata alle retribuzioni.

· Raggiunto l’accordo e firmato questo primo documento in sede aziendale, a protezione degli interessi di entrambe le parti, sarebbe altamente consigliabile ratificare l’accordo in sede sindacale. Le aziende, di norma, si rivolgono presso le rappresentanze imprenditoriali di settore, nella cui sedi si procede alla ratifica dell’accordo.

· Il dipendente deve presenziare alla ratifica della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, assistito da un operatore sindacale del sindacato a cui é iscritto; nel caso non fosse iscritto ad alcuna sigla sindacale, in accordo con l’azienda e la rappresentanza imprenditoriale, gli verrà assegnato un operatore sindacale d’ufficio. E’ ovvio che, prima della ratifica dell’accordo, il dipendente dovrà pagare l’iscrizione al sindacato che lo assisterà. Alcune aziende si fanno carico di pagare la quota d’iscrizione a favore del dipendente.

Sia chiaro che il dipendente non deve pagare alcuna altra cifra all’operatore sindacale che lo ha assistito; la richiesta di una percentuale sulla somma pattuita come incentivo all’esodo non é una prassi consolidata, é immorale e va denunciata agli organi centrali del sindacato in causa.

A cura di Pier Paolo Sposato

Pubblicato il: 30 Novembre 2011