Proposta e Preliminare
Vi ringrazio per le numerose e-mail che sono arrivate sul sito della www.rasoconsulting.it e mi aspetto altre richieste, anche sul Blog dell’editore www.giacomobruno.it .
Dalle e-mail ho recepito due cose: la prima è che Guadagnare in immobili interessa a molti, e la seconda consiste nella confusione, che tanti fanno tra proposta di acquisto e preliminare, quando gli vengono sottoposti…
Vertendo in materia di compravendita di immobili, chi vuole iniziare una trattativa, procede con una proposta di acquisto. In genere è riportata su moduli prestampati che hanno in dotazione le Agenzie immobiliari che sono regolarmente iscritte presso la Camera del commercio. Chi vuole acquistare sottoscrive la proposta, e l’agenzia fa da tramite con il venditore, al quale la sottopone. Se il venditore la sottoscrive per accettazione, l’Agenzia lo comunica per iscritto all’acquirente. Da questo momento, le parti sono obbligare a stipulare il contratto definitivo di compravendita, sulla sola proposta perfezionata. Il secondo eventuale passo, è di sottoscrivere anche un preliminare.
Ne consegue che una proposta perfezionata,che contiene tutti gli elementi ed i requisiti di legge, si sostanzia in un preliminare per scrittura privata, che produce gli stessi effetti giuridici del contratto non concluso, ossia del preliminare.
A Cura dell’ Avv. Anna Caiazzo,
Esperta del settore immobiliare,
Consulente nell’attività immobiliare di Marcello Raso,
CoAutrice di “L’Enciclopedia degli Immobili“
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Agosto 10th alle 9:28 am
Come sostenevo in un precedente intervento, è molto importante, in ambito immobiliare, così come in altri settori, una precisa definizione degli strumenti giuridici, con cui operare.
A tale riguardo, si deve distinguere tra il rapporto giuridico che s’instaura tra l’agenzia ed il cliente (acquirente o venditore) ed il rapporto giuridico, invece, tra acquirente e venditore.
Si tratta di problematiche articolate, sulle quali non mi dilungo, limitandomi ad osservare come appunto, nell’economia generale del tema “affari con gli immobili”, abbiano un rilievo fondamentale.
Agosto 11th alle 9:11 am
x Gian Piero: l’Agente Immobiliare, per la sua caratteristica fondamentale (l’imparzialità) non è legato alle parti da nessun rapporto giuridico che renda riferibile l’attività da esso svolta ad una delle parti messe in relazione. Il rapporto che intercorre tra il mediatore e le parti è un ONERE, infatti non sorge alcun obbligo in senso giuridico. Se non ricorrono pattuizioni che limitano la libertà delle parti, il mediatore resta libero di svolgere o no l’incarico e il cliente è libero di concludere o meno l’affare.
Agosto 11th alle 11:08 am
Assolutamente d’accordo con te, Luca.
Infatti, non parlo nel mio intervento di vincoli, o obblighi, ma di rapporti giuridici, che rinviano ad una pluralità di tipologie, comprese le condizioni sospensive contrattuali, ecc.
Quindi, è evidente, in linea di massima, che non esiste, in assenza di certe condizioni, un obbligo nel senso precisato.
Quando, nel mio commento, parlavo di rapporto, mi riferivo ad un insieme di normative ed istituti giuridici, che vanno dai diritti del mediatore, in caso di conclusione del contratto, ad altri istituti giuridici.
In altri termini, il rapporto giuridico che intecorre tra due o più soggetti non è riconducibile solo ed esclusivamente alla tipologia dei correlati diritti ed obbligazioni, ma può riguardare appunto altri elementi.
Da precisare, peraltro, che il rapporto può comunque essere personalizzato con clausole particolari, che vanno al di là di quanto solitamente previsto.